Tutti i lavoratori hanno diritto al giusto inquadramento e a tutti gli arretrati. Noi di Unione Trasporti – SNAUT assistiamo i nostri iscritti in tutto il percorso dei ricorsi legali.

Al rapporto di lavoro di tutti i dipendenti ATAC deve essere applicata la normativa prevista dal RD 148/31 e non la disciplina dell’Allegato A del 27/11/2000: questa è la sentenza della Corte di Cassazione n. 6297/2022.
In base a ciò tutti i lavoratori cui è stata illegittimamente applicata la normativa dell’Allegato A hanno diritto a richiedere un trattamento economico più elevato, passato e futuro: inoltre gli operatori di esercizio considerati inidonei definitivi e riqualificati in parametri inferiori presenti nell’Allegato A debbono essere reinseriti nella normativa del RD 148/31.

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Richiesta di incontro urgente. Pretendiamo risposte riguardo l’insostenibile situazione delle biglietterie ATAC.

La Segreteria Regionale del Lazio richiede un incontro urgente con l’ufficio Relazioni Industriali di ATAC per la risoluzione di una serie di problematiche riguardante le biglietterie ATAC.
Con l’avvio degli sconti decisi dal Ministero dei Trasporti sugli abbonamenti mensili e annuali di Roma e Lazio si sono presentate criticità notevoli per il personale di sportello e relativi uffici connessi:

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La situazione delle biglietterie ATAC è ormai prossima al collasso. Urgono soluzioni.

A seguito dello stanziamento di fondi da parte del Ministero dei Trasporti destinati ad una riduzione del costo degli abbonamenti annuali e mensili di Roma e Lazio, la situazione delle biglietterie ATAC è precipitata.
File interminabili e carichi di lavoro del tutto anomali sono all’ordine del giorno, con gravi ripercussioni sul servizio degli operatori, sia di sportello che degli uffici connessi.

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Allegato A anche per gli “inidonei definitivi”? No, grazie!

Anche per i Lavoratori dichiarati inidonei definitivi e riqualificati in parametri inferiori, appartenenti ai servizi sussidiari di cui all’Allegato A, hanno diritto ad essere inquadrati nel RD 148/31.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6297/2022, ha infatti stabilito che i cosidetti servizi sussidiari sono quelli svolti da personale esterno e non dai dipendenti stessi, servizi che, peraltro, non sono connessi col servizio di trasporto.

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Noi Non Ci Stiamo

Tutti i Lavoratori di ATAC hanno diritto a vedere applicata nel proprio rapporto di lavoro la disciplina economica e normativa del RD 148/31 e del CCNL Autoferrotranvieri e non la disciplina prevista dall’Allegato A del 27/11/2000; questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 6297/2022.

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Sentenza Corte di Cassazione: applicare la 148/31 e il CCNL autoferrotranvieri a tutti dipendenti del TPL

Storica sentenza della Corte di Cassazione: a tutti i lavoratori delle aziende di trasporto pubblico locale inquadrati nel cosiddetto Allegato A del 2000, si deve applicare il R.D. 148/31 e il CCNL Autoferrotranvieri e non la disciplina economica e normativa finora utilizzata.
Ciò corrisponde ad una riparametrazione (ovviamente al rialzo) di tutti i lavoratori interessati e un nuovo inquadramento con conseguenti arretrati.

Segreteria Nazionale