ANCORA UNA VITTORIA CONTRO L’ALLEGATO A

Ancora una vittoria nei ricorsi dei nostri iscritti, assistiti dallo Studio Legale Panici, contro lo scorretto inquadramento lavorativo all’interno dell’Allegato A del CCNL Autoferrotranvieri. Anche in questo caso, come nei precedenti, i Giudici del Tribunale del Lavoro hanno confermato la solidità delle nostre argomentazioni e sentenziato che i ricorrenti, ora appartenenti alla cosiddetta IV Area (Allegato A), debbano essere inquadrati nel RD 148/31, con un inquadramento individuato nel parametro 140 al momento dell’assunzione e dopo 6 anni con un parametro 155, in quanto Operatori qualificati d’ufficio, e posti all’interno dell’area operativa Amministrazione e servizi.

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VITTORIA SULL’ALLEGATO A

Vittoria storica dei nostri iscritti nei confronti dello scorretto inquadramento lavorativo all’interno dell’Allegato A del CCNL Autoferrotranvieri.
Ai ricorrenti, assistiti dallo Studio Legale Panici, è stato riconosciuto dal Tribunale del Lavoro di Roma un inquadramento corretto al momento dell’assunzione individuato nel RD 148/31 e nel parametro 140, il quale, dopo 6 anni, viene rivisto al rialzo nel parametro 155, con una mansione individuata nell’Operatore qualificato d’ufficio, posta nell’area operativa Amministrazione e servizi.

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Mentre gli altri parlano, i fatti VERI parlano per noi.

La scorsa settimana sono stati depositati i ricorsi per il corretto inquadramento e la differenza retributiva presso il Tribunale del Lavoro di Roma e la prima udienza è già stata calendarizzata per il 6 Giugno 2023.
I ricorsi sono elaborati e seguiti dallo Studio Legale Panici e possono aderirvi tutti gli iscritti inquadrati nella ex IV Area.
Unione Trasporti – SNAUT provvederà ad organizzare a breve anche degli incontri formativi sull’argomento.

Segreteria di Roma e Lazio

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Tutti i lavoratori hanno diritto al giusto inquadramento e a tutti gli arretrati. Noi di Unione Trasporti – SNAUT assistiamo i nostri iscritti in tutto il percorso dei ricorsi legali.

Al rapporto di lavoro di tutti i dipendenti ATAC deve essere applicata la normativa prevista dal RD 148/31 e non la disciplina dell’Allegato A del 27/11/2000: questa è la sentenza della Corte di Cassazione n. 6297/2022.
In base a ciò tutti i lavoratori cui è stata illegittimamente applicata la normativa dell’Allegato A hanno diritto a richiedere un trattamento economico più elevato, passato e futuro: inoltre gli operatori di esercizio considerati inidonei definitivi e riqualificati in parametri inferiori presenti nell’Allegato A debbono essere reinseriti nella normativa del RD 148/31.

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Allegato A anche per gli “inidonei definitivi”? No, grazie!

Anche per i Lavoratori dichiarati inidonei definitivi e riqualificati in parametri inferiori, appartenenti ai servizi sussidiari di cui all’Allegato A, hanno diritto ad essere inquadrati nel RD 148/31.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6297/2022, ha infatti stabilito che i cosidetti servizi sussidiari sono quelli svolti da personale esterno e non dai dipendenti stessi, servizi che, peraltro, non sono connessi col servizio di trasporto.

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Sentenza Corte di Cassazione: applicare la 148/31 e il CCNL autoferrotranvieri a tutti dipendenti del TPL

Storica sentenza della Corte di Cassazione: a tutti i lavoratori delle aziende di trasporto pubblico locale inquadrati nel cosiddetto Allegato A del 2000, si deve applicare il R.D. 148/31 e il CCNL Autoferrotranvieri e non la disciplina economica e normativa finora utilizzata.
Ciò corrisponde ad una riparametrazione (ovviamente al rialzo) di tutti i lavoratori interessati e un nuovo inquadramento con conseguenti arretrati.

Segreteria Nazionale