Mentre gli altri parlano, i fatti VERI parlano per noi.

La scorsa settimana sono stati depositati i ricorsi per il corretto inquadramento e la differenza retributiva presso il Tribunale del Lavoro di Roma e la prima udienza è già stata calendarizzata per il 6 Giugno 2023.
I ricorsi sono elaborati e seguiti dallo Studio Legale Panici e possono aderirvi tutti gli iscritti inquadrati nella ex IV Area.
Unione Trasporti – SNAUT provvederà ad organizzare a breve anche degli incontri formativi sull’argomento.

Segreteria di Roma e Lazio

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Mentre le altre sigle sindacali fanno finta di nulla, noi ci muoviamo a sostegno dei lavoratori.

Dopo la vittoria in Cassazione nella vertenza sull’Allegato A vi è stata una situazione di immobilismo e una serie di ritorsioni ai danni dei Lavoratori.
Mentre le altre OOSS rimangono ferme, noi di Unione Trasporti – SNAUT abbiamo già iniziato una serie di procedimenti legali per ottenere un corretto reinquadramento della forza lavoro presente nell’ormai ex IV Area, i relativi arretrati dovuti alla differenza retributiva e il ripristino del parametro corretto per i Lavoratori riqualificati provenienti dall’Esercizio.

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Nel reparto Sosta Tariffata di ATAC il disagio continua e le soluzioni latitano. Tutto ciò è inaccettabile!

Nonostante le nostre denunce su una serie di criticità dl settore Sosta su Strada, le soluzioni tardano ad arrivare.
I Lavoratori sono costretti, a causa di un numero insufficiente di autovetture di servizio, a raggiungere la zono assegnatagli a piedi o con altri mezzi, esponendoli ad una serie di rischi non contemplati nel DVR specifico, il tutto con qualunque condizione climatica.

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Tutti i lavoratori hanno diritto al giusto inquadramento e a tutti gli arretrati. Noi di Unione Trasporti – SNAUT assistiamo i nostri iscritti in tutto il percorso dei ricorsi legali.

Al rapporto di lavoro di tutti i dipendenti ATAC deve essere applicata la normativa prevista dal RD 148/31 e non la disciplina dell’Allegato A del 27/11/2000: questa è la sentenza della Corte di Cassazione n. 6297/2022.
In base a ciò tutti i lavoratori cui è stata illegittimamente applicata la normativa dell’Allegato A hanno diritto a richiedere un trattamento economico più elevato, passato e futuro: inoltre gli operatori di esercizio considerati inidonei definitivi e riqualificati in parametri inferiori presenti nell’Allegato A debbono essere reinseriti nella normativa del RD 148/31.

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La situazione delle biglietterie ATAC è ormai prossima al collasso. Urgono soluzioni.

A seguito dello stanziamento di fondi da parte del Ministero dei Trasporti destinati ad una riduzione del costo degli abbonamenti annuali e mensili di Roma e Lazio, la situazione delle biglietterie ATAC è precipitata.
File interminabili e carichi di lavoro del tutto anomali sono all’ordine del giorno, con gravi ripercussioni sul servizio degli operatori, sia di sportello che degli uffici connessi.

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Allegato A anche per gli “inidonei definitivi”? No, grazie!

Anche per i Lavoratori dichiarati inidonei definitivi e riqualificati in parametri inferiori, appartenenti ai servizi sussidiari di cui all’Allegato A, hanno diritto ad essere inquadrati nel RD 148/31.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6297/2022, ha infatti stabilito che i cosidetti servizi sussidiari sono quelli svolti da personale esterno e non dai dipendenti stessi, servizi che, peraltro, non sono connessi col servizio di trasporto.

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Noi Non Ci Stiamo

Tutti i Lavoratori di ATAC hanno diritto a vedere applicata nel proprio rapporto di lavoro la disciplina economica e normativa del RD 148/31 e del CCNL Autoferrotranvieri e non la disciplina prevista dall’Allegato A del 27/11/2000; questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 6297/2022.

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